In vigore il nuovo regolamento ENAC droni edizione 3. Secondo un'interpretazione teorico-giuridica il pilota di un drone ad uso ricreativo > 249g da oggi non può farlo volare senza attestato, il cosiddetto patentino. Urgono chiarimenti ENAC su questo e su altri aspetti non chiari della normativa.
E' entrato in vigore oggi,15 dicembre 2019 in vigore l'edizione 3 del regolamento ENAC MAPR di avvicinamento al regolamento europeo droni che dovrà essere applicato a partire da luglio 2020.
Tra le altre norme, il nuovo regolamento ENAC, che è possibile leggere integralmente a fine articolo, nel comma 1 dell' art.8 dispone che coloro che utilizzano un drone a scopo ricreativo di massa superiore ai 249grammi debbano essere in possesso dell'attestato di competenza secondo i requisiti dell'art. 20 e le disposizioni dell'art.37.
- AGGIORNAMENTO 20 dicembre 2019: alcuni punti tra cui questo sono stati chiariti nelle FAQ ENAC.
L'art.37- e) dispone che i piloti di APR di massa uguale o maggiore di 250g impiegati per attività ricreative devono assolvere l’obbligo di conseguimento dell’attestato di competenza,di cui all’articolo 8 comma 1, dal 1° marzo al 1° luglio 2020. Oltre tale data, gli operatori/proprietari e i piloti di APR per uso ricreativo non potranno svolgere attività di volo in assenza dell’attestato di competenza.
Secondo l'interpretazione più in voga in questi giorni, compresa la nostra che avevamo pubblicato in questo articolo, ciò starebbe a significare che il pilota di un drone ricreativo >249 avrebbe tempo fino a luglio 2020 per conseguire l'attestato e che nel frattempo può pilotare un drone ad uso ricreativo senza attestato, fin dal 15 dicembre 2019, seguendo il regime delle operazioni non critiche (150m di distanza da agglomerati urbani e 50m da persone non coinvolte, etc).
Questa interpretazione, che è la più accreditata, pone dei dubbi perchè verrebbe concesso l'uso ricreativo di un drone > 249g senza che il pilota abbia l'attestato, con il nuovo regime delle operazioni non critiche che permette il volo anche nelle ATZ e CTR (circolare ATM-09) con relative limitazioni sull'altezza massima visualizzabili anche sul sito d-flight, facendo sorgere degli interrogativi sul grado di sicurezza delle operazioni visto che il pilota potrebbe non essere a conoscenza dei contenuti del corso di formazione online che sarà disponibile soltanto a partire da marzo 2020. Infatti, da oggi un drone ad uso ricreativo, ovvero equipaggiato con dispositivi che ne possano configurare il volo automatico / autonomo, non viene più considerato aeromodello e può essere condotto con nuove distanze ed altezze, compreso l'accesso a nuove zone di volo, che restano vietate agli aeromodelli.
Sarebbe più plausibile che in assenza del nuovo attestato, in attesa di conseguirlo, chi conduce un drone ricreativo debba ancora rispettare le regole aeromodellistiche per poi ottenere il nuovo regime "non critico" una volta conseguito l'attestato online. Tuttavia, nel regolamento non c'è riscontro di questa disposizione e c'è chi sostiene che a partire da oggi, 15 dicembre 2019, chi utilizzerà un drone a scopo ricreativo senza attestato violerà il regolamento.
Sulla questione abbiamo chiesto un parere all' Avv. Massimiliano Lautieri (Avvocato del Foro di Bologna, socio fondatore di FlyDron I.S. s.r.l. – Operatore Specializzato Enac – A.M. di IcaroS s.r.l. Centro di Addestramento ENAC APR 049)
Avv. Lautieri come interpreta il nuovo regolamento ENAC sulla citata questione dell'attestato per il pilota di un drone ad uso ricreativo > 249, secondo lei sarà necessario fin dal 15 dicembre?
M. Lautieri: nel ringraziare la Redazione, come sempre attenta e precisa in merito alle delicate questioni che attengono alla materia degli APR, per avere reso possibile il presente confronto confermo che la lettura del Regolamento ENAC APR ed. 3 adottato in data 11.11.2019 e pubblicato in data 14.11.2019 si presta ad alcune incertezze interpretative. Soprattutto alla luce di una lettura che necessariamente deve essere svolta sulla base dei criteri letterale e sistematico. Limitando l'analisi al tema del quesito appena posto, appare di tutta evidenza che la questione attenga all'interpretazione da conferire all'art. 37 lett. e) del regolamento Enac ed. 3.
La norma appena indicata dispone testualmente che:
"I piloti di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative devono assolvere l’obbligo di conseguimento dell’attestato di competenza, di cui all’articolo 8 comma 1, dal 1° marzo al 1° luglio 2020. Oltre tale data, gli operatori/proprietari e i piloti di APR per uso ricreativo non potranno svolgere attività di volo in assenza dell’attestato di competenza".
A ben vedere tale articolo contiene due distinte disposizioni: la prima pone un obbligo giuridico in capo ai piloti di APR di massa uguale o maggiore di 250 gr impiegati per attività ricreative diretto all'acquisizione, a decorrere ed entro una data certa (01.03.2020/01.07.2020), del titolo abilitativo al volo (attestato di competenza); la seconda precisa che oltre la data fissata per l'acquisizione dell'attestato di competenza non sarà possibile, per coloro i quali fossero sprovvisti di attestato di competenza, svolgere attività di volo con il proprio APR.
Rivolgendo l’attenzione solo alla prima delle disposizioni citate, è necessario sottolineare che la stessa pone una problematica di diritto intertemporale riassumibile nei seguenti termini: posto che vi è certezza giuridica sulla disciplina applicabile (conseguimento attestato di cui all’art. 21 quale titolo abilitativo al volo) alle operazioni ricreative con APR di massa uguale o maggiore di 250 gr. nel periodo compreso tra il 01.03.2020 e il 01.07.2020, quale disciplina è applicabile nel periodo antecedente che decorre dall'entrata in vigore del reg. Enac ed. 3 (15.12.2020) al 29.02.2019?
La risposta a quest’ultimo quesito non può essere nel senso di consentire al pilota di droni ad uso ricreativo un immediato (dal 15.12.2019) utilizzo del proprio mezzo "seguendo il regime delle operazioni non critiche".
Se così fosse, allora bisognerebbe ammettere che ENAC, nel redigere la norma in esame, abbia commesso un errore grossolano nella determinazione delle date ivi indicate generando un vuoto normativo nel periodo intercorrente tra il 15.12.2019 e il 29.02.2020: infatti, non v'è chi non vede che assoggettare la categoria degli APR di massa uguale o maggiore di 250 gr. al regime delle operazioni non critiche, così come disciplinate dalla nuova normativa e, in particolare, dall'art. 21, equivarrebbe a sostenere che i piloti dei droni appena indicati o non possono volare, in quanto il titolo abilitativo per le nuove operazioni non critiche può essere conseguito dal 01.03.2020 fino al 01.07.2020, e allora, in questo caso, l’ interpretazione più permissiva (facoltà di volare sin dal 15.12.2019) sarebbe errata, oltre che in palese violazione di legge, o possono volare pur in assenza di un qualsiasi titolo abilitativo. Conseguenza, quest’ultima, direi aberrante e, pertanto, inaccettabile.
Una lettura sistematica e letterale dell'impianto normativo destinato ad entrare in vigore nei prossimi giorni suggerisce una differente opzione interpretativa, al fine di porre rimedio ad un' eventuale ipotesi di vacatio legis e neutralizzare le pericolose conseguenze che ne deriverebbero.
La norma chiave è rappresentata dall'art. 8 co. VII Reg. ENAC ed. 3.
La suddetta norma pone un obbligo generalizzato nel disporre che "gli APR devono essere condotti da un pilota in possesso di attestato di competenza in stato di validità": pertanto, nelle intenzioni del legislatore (ENAC) è ben presente la regola fondamentale secondo la quale per poter "operare" un APR è necessario essere in possesso di un attestato di competenza, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 12 co. V. Poichè l'art. 8 co. VII è norma che entra in vigore dal 15.12.2019, la stessa è destinata ad avere efficacia nel periodo intertemporale (15.12.2019 - 29.02.2020) considerato ai fini della Ns. discussione.
Discende da ciò che anche il pilota "ricreativo" di Apr di massa uguale o maggiore di 250 gr , nel caso in cui intendesse volare nel periodo intertemporale, è obbligato, in forza dell'art. 8 co. VII, a conseguire un attestato di competenza.
Tuttavia, poichè l'attestato di competenza di riferimento è quello previsto dall'art. 21, il cui conseguimento è differito al 01.03.2020 (e fino al 01.07.2020) per espressa previsione di legge (art. 37 lett. e), nel periodo intertemporale parrebbe non essere previsto alcun valido attestato di competenza da conseguire.
Ciò che impone allo scrivente di considerare come unica conseguenza della presente lettura il fatto che lo stesso pilota "ricreativo" dal 15.12.2019 al 29.02.2020 non potrà porre in volo il proprio mezzo in quanto non potrà essere in possesso di alcun valido attestato di competenza.
Quindi in assenza di attestato i piloti dei droni ad uso ricreativo dovranno rinunciare a far volare il drone fino a quando non conseguiranno l'attestato, ovvero fino a Marzo 2020? Vede altre soluzioni?
M. Lauteri: considerata l’interpretazione appena suggerita, a mio parere, i piloti ad uso ricreativo che ponessero in volo il drone pur in assenza di attestato fino a marzo 2020, violerebbero il regolamento ENAC e la normativa aeronautica di settore applicabile (Codice della Navigazione e non solo) e si esporrebbero all’applicazione dell’apparato sanzionatorio previsto da parte delle Autorità preposte.
A conclusioni differenti si giungerebbe laddove si accogliesse la tesi, suggestiva ma di difficile applicabilità, della ultra attività del regime previsto per le operazioni non critiche nella Ed 2 Em. 4, così come espressamente sancito per le attività professionali dalla lettera f) dell’art. 37 Reg. Enac ed. 3, sulla base della lettura sistematica del combinato disposto degli artt. 8 co. I e co. VII, 21 e 37 lett. e) Reg. ENAC ed 3 in funzione del rispetto del principio cardine di sicurezza posto dall'art. 1 Reg. UE 1139/2018 quale norma di rango superiore in materia.
Ferma restando la valenza esclusivamente teorico – giuridica della tesi appena esposta, dovrebbe concludersi sostenendo che delle due l'una: o nel periodo intertemporale il pilota "ricreativo" di Apr di massa uguale o maggiore di 250 gr non può volare o può volare conseguendo l'attestato cd. basico (Reg. ed. 2 em. 4).
Tuttavia, anche questa opzione, si esporrebbe a critica, laddove si considerasse che, per quei numerosi Centri di Addestramento, attenti e partecipi, che svolgono attività in maniera seria e rispettosa della normativa di settore, erogando effettivamente servizi di addestramento, poco più di 60 giorni non paiono congrui e sufficienti per soddisfare le prevedibili numerose richieste, tenuto conto anche del periodo festivo e invernale alle porte.
In conclusione, per rispondere a quest’ultimo quesito, sul punto sarebbe opportuno e urgente un intervento chiarificatore di ENAC che, per ragioni di certezza del diritto e di tutela degli stessi “piloti ricreativi” e dei terzi, precisasse in maniera inequivocabile il regime giuridico applicabile ai piloti di APR di massa massima al decollo uguale o superiore a 250 gr utilizzati per scopo ricreativo nel periodo intercorrente tra il 15.12.2019 e il 29.02.2020 specificando se costoro potranno volare, e in questo caso precisando il relativo titolo abilitativo legittimante, ove ritenuto obbligatorio, ovvero se per poter “operare” il loro APR dovranno attendere il 01.03.2020 e conseguire l’attestato previsto dall’art. 21 Reg. Enac. Ed. 3.
Ringraziamo l' Avv. Massimo Lautieri per il parere e invitiamo nuovamente ENAC a pubblicare al più presto FAQ / Linee Guida sul nuovo regolamento droni che presenta numerose criticità interpretative. Basterebbe seguire l'esempio della FAA degli Stati Uniti e/o della CAA del Regno Unito che periodicamente pubblicano materiale informativo di facile comprensione e interpretazione rivolto alle persone "comuni", ovvero la maggioranza degli utilizzatori dei droni che non sono avezzi al gergo aeronautico.
Mi permetto di fare una considerazione all'avvocato, per uso professionale viene specificato nel comma F che devono continuare a conseguire l'attestato secondo le norme del regolamento appena scadute. Questo perchè i corsi online non sono disponibili fino al 1 marzo. Mi chiedo, perchè enac non ha scitto la stessa cosa per l'uso ricreativo? Una svista? Io credo di no, l'art.37 contiene le "norme transitorie", che secondo me sono una deroga agli obblighi da assolvere. Faccio un paragone con il regolamento easa per quanto riguarda gli apr, magari un pò forzato. Nel regolamento easa è specificato che gli apr devono essere conformi alle varie classi di appartenenza, attualmente questi apr non sono disponibili e quindi con le "disposizioni transitorie" si permette l'uso agli apr attuali fino al 2022. Quindi, perchè non interpretare queste "norme transitorie" come una deroga agli obblighi contenuti nel regolamento?
EliminaPerò le disposizioni transitorie di EASA sulle open category prevedono limitazioni rispetto alle Open category con droni aventi il nuovo marchio CE. Infatti la categoria C1 da 900 scende a 500grammi per i droni di oggi fino al 2022, così come le distanze da persone non coinvolte nella classe A2 fissata a 50m per i droni di oggi etc. Certamente la tua osservazione è condivisibile, infatti anche la nostra interpretazione iniziale è aderente a quanto affermi, tuttavia il regolamento è troppo interpretabile per come è stato scritto e questa pubblicata è una delle possibilità. Come scritto, si tratta di un'interpretazione teorico-giuridica.
EliminaD'accordissimo con te Danilo, le disposizioni easa sono più dettagliate e chiare ed invece il regolamento enac dà adito a diverse interpretazioni, e non va affatto bene che sia così. Faccio un'altra considerazione, non è colpa degli utenti ricreativi se i corsi online non sono disponibili da subito, e trovo più che ingiusto che se non potessero volare senza attestato conseguito restino a terra per una mancanza di enac. Ecco perchè sono propenso a pensare che che l'art. 37 comma E esenti dall'attestato fino al 30 giugno. La pagina FAQ di enac è vuota ma non eliminata, probabilmente (spero presto) troveremo le nuove faq attinenti al nuovo regolamento.
EliminaConcordo con te su tutto.
EliminaIl ragionamento secondo me non fa una piega, a mio avviso, finché non si ottiene l'attestato, potrebbe essere possibile utilizzare il sapr come da em.2 fuori da atm-09 e come per il futuro A3 easa, non è scritto da nessuna parte ma potrebbe essere la soluzione più ragionevole, no? Da qui anche la "gaffe" del dirigente Enac di alcuni GG fa su assicurazione, potrebbe "prendere" un senso.
EliminaVero potrebbe essere una soluzione ragionevole. Speriamo che questi aspetti vengano chiariti ufficialmente il più presto possibile.
EliminaUlteriore riflessione sull'articolo 37: al punto e l'ultima frase mi sembra chiara; OLTRE TALE DATA (1 luglio 2020) non si potranno svolgere operazioni di tipo ricreativo in assenza di attestato di competenza. Non hanno scritto cose tipo "fino al conseguimento di...". Oltre mi fa presupporre che prima invece posso !
EliminaVero, ma comunque resta il problema del periodo 15 dicembre 2019 - 29 febbraio 2020.
EliminaNon sono un giurista e non so interpretare la legge, soprattutto quando la legge dà spazio a diverse interpretazioni. Cerco di fare un discorso oggettivo,che nella mi testa funziona più o meno così:
Elimina- L'ENAC ha introdotto l'obbligo di assicurare "tutti" i mezzi (salvo volo indoor) da 0 a 1000 kg.
L'articolo 32 del nuovo regolamento recita: “Non è consentito condurre operazioni con un SAPR se non è stata stipulata e in corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo.”
Presumo pertanto che, se l'ENAC ha specificato nel suddetto articolo 32, entrato in vigore il 15 dicembre, l'obbligo di assicurazione a chi compie operazioni con un SAPR (di che tipo non è specificato) e tutti gli hobbisti si siano visti costretti a stipulare un'assicurazione (visto che chi ci lavorava era già obbligato a farlo), non vedo perchè non avrebbe dovuto specificare che, in questa fase transitoria, sarebbe stato obbligatorio altresì dotarsi di attestato di competenza.
In poche parole: "Mi obblighi a fare un'assicurazione dal 15 dicembre per poi non volare fino a Marzo, visto che l'unico a non poter volare fino a marzo è l'hobbista? (perchè ripeto, chi ha l'attestato e ci lavora è già obbligato ad averla).
Spero di essere stato chiaro, ho scritto tutto di getto.
Io credo che in ENAC abbiano dato per scontato quanto hai scritto; non lo hanno formalizzato nelle norme transitorie punto e basta. Ma ripeto, come scrivevo sopra, se mi dici..."OLTRE TALE DATA" non si potrà volare senza attestato, vuol dire che prima di quella data e quindi nel periodo (15 dic 2019 - 30 giu 2020) lo posso fare. E poi in effetti, come dici tu, non si può chiedere di assicurarsi e contemporaneamente impedire di volare.
EliminaIl problema è che l'art 20 (obbligo attestato per il pilota di APR) non esenta il pilota del drone ad uso ricreativo > 249 dal 15 dicembre al 29 febbraio 2020, un periodo che non è coperto dalle norme transitorie art 37. Insomma il regolamento per come è scritto non sembra essere coerente con alcune dichiarazioni dei dirigenti ENAC fatte ai media le settimane scorse, come ad esempio che i droni < 250g non debbano avere assicurazione e che l'obbligo dell'assicurazione per i droni ad uso ricreativo scatterebbe da luglio 2020 così come dichiarato ad Unomattina qualche giorno fa: https://www.quadricottero.com/2019/12/droni-ad-uso-ricreativo-ad-unomattina.html
EliminaMa non potrebbe essere che quella ad UnoMattina si sia sbagliata ? Può accadere insomma ! Diversamente le interviste in TV fanno giurisprudenza; non la fanno le sentenze, a meno che non siano di Cassazione ma la fanno le dichiarazioni in TV. Una comica...
EliminaCerto potrebbe essersi sbagliata. In tal caso è un errore abbastanza impattante visto che adesso centinaia di migliaia di persone che hanno seguito la trasmissione possono pensare che l'assicurazione sia obbligatoria soltanto a partire da luglio 2020
EliminaAbusivismo unica via! Fuck the sistem!
EliminaIo voglio bene a tutti e mi rendo conto che dire quello che sto per dire in un luogo come questo potrebbe far scaldare gli animi.
EliminaMa secondo voi io oggi pago 1000 euro per un attestato che da marzo magari mi costa 150 euro, solo perchè le norme non sono chiare? Poi che, per carità, ci voglia testa e competenza per volare non c'è alcun dubbio. Da qui a spennare ancora appassionati, hobbisti ecc. per fare una cosa che magari fanno da anni nel rispetto di tutte le norme del mondo... Io sono pronto a rispettare le regole, non a pagare per interpretazioni diverse.
Si e ci chiariscano le idee!
Con il Mavic mini si puo' volare senza nessun problema?
EliminaPesando meno di 250g il Mavic Mini si può pilotare senza attestato pilota e senza registrazione.
EliminaIntanto D-Flight fa passi da gigante.... Hanno messo la paginetta di cortesia che annuncia che il sito è in manutenzione (NMB: dal 15/12 doveva essere il PORTALE di RIFERIMENTO del volo con SAPR in ITALIA)
EliminaDomani (17/12) c'è un altro CdA di Enac, dove all'ordine del giorno c'è ancora il punto "Regolamentazione tecnica", chissà che si degnino di chiarire qualcosa una volta per tutte (basterebbe rispondere alle domande fatte da Quadricottero e Dronezine). Mah!
Eh si, lo avevo notato. Pensando che oggi sarebbe tornato online, visto che il 15 dicembre era domenica, non ho dato notizia della cosa. Vedremo domani...
EliminaCiao Danilo, oggi D-Flight riporta: "Stiamo lavorando per rendere pienamente operativi i nuovi servizi di registrazione e pubblicazione georeferenziata dei limiti di utilizzo dello spazio aereo per le operazioni con i Sistemi a Pilotaggio Remoto (SAPR) ai sensi del nuovo regolamento ENAC da ieri in vigore." Si parla anche di "REGISTRAZIONE" sarà l'ennesima svista-gaffe o magari ci fanno la sorpresona che oltre alle mappe si possano scaricare i qrcode? Sarebbe magari utile per far partire un'assicurazione professionale e magari (sogno) inviare le richieste di rispondenza a d-flight (anche se su enac avevano detto da 1 marzo).
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EliminaC'è qualcuno che sa se (e come) queste norme potranno applicarsi anche ai droni autocostruiti?
EliminaMi sembra strano che non ne parla mai nessuno.