Risposta del Governo del Canton Ticino ad una interpellanza della parlamentare Sara Beretta Piccoli sulla sicurezza delle operazioni e sul rispetto della Privacy dei sorvoli urbani compiuti dal drone della Posta Svizzera per la consegna di campioni di sangue tra due ospedali di Lugano.
A pochi chilometri dal confine Italiano si può assistere a quello che per il nostro Paese, per molte altre Nazioni e perfino per Amazon, rimane ancora solo un sogno per quanto riguarda l'evoluzione delle possibilità applicative e delle normative sui piccoli droni ad uso civile. Stiamo parlando di operazioni consistenti in voli BVLOS, anche notturni, di piccoli droni che sorvolano una città volando automaticamente tra due edifici distanti circa 1 km, con il pilota relegato ad una mera funzione di controllo, anche se sempre pronto a prendere i comandi nel caso qualcosa vada storto.
E' quanto sta accadendo in Svizzera, per la precisione nel Canton Ticino a Lugano dove la Posta Svizzera, l’Ente Ospedaliero Cantonale EOC e il costruttore di droni Matternet hanno dato il via alla sperimentazione per trasportare automaticamente con i droni campioni di laboratorio tra due ospedali dell’EOC, ovvero l’Ospedale Italiano e l’Ospedale Civico. Da metà marzo ad oggi sono già stati effettuati più di 70 voli automatici di prova tra i due ospedali trasportando provette vuote. Altri test saranno svolti questa estate.
L'obiettivo è quello di attivare il servizio una volta verificato che il drone soddisferà tutti gli elevati requisiti in materia di sicurezza, idoneità pratica e affidabilità. Ciò dovrebbe avvenire presumibilmente nel 2018 quando l’utilizzo regolare per il trasporto tra i due ospedali diventerà una prassi quotidiana. Saranno collaboratori appositamente formati degli ospedali a caricare autonomamente il drone con una scatola di sicurezza (all’interno della quale saranno imballati i campioni) e a far partire il velivolo tramite un’applicazione per smartphone. Il drone seguirà automaticamente la rotta di volo preimpostata fino alla destinazione, dove la scatola sarà presa in consegna da un altro collaboratore. Decolli e atterraggi automatici avvengono grazie all'ausilio di landing pad che sparano in verticale raggi infrarrossi per indicare precisamente la propria posizione al drone.
Il drone impiegato è il Matternet M2 V7, un grande quadricottero da 80x80cm (classe circa 1100) del peso di 9,5kg pronto al volo e con capacità di carico fino a 2kg. Dispone di paracadute e di elettronica raddoppiata ( GPS, autopilota, barometro, altimetro,compass etc.) in modo che nel caso di guasto ad un sensore possa intervenire l'altro senza influenzare il comportamento di volo. In casi estremi c'è l'apertura di un paracadute con contestuale allarme sonoro per avvisare della discesa eventuali persone ignare presenti. Ha un'autonomia di 20km con payload da 1kg e una velocità di crociera di 10 m/s (velocità max 12 m/s).
Pensato per i voli automatici a bordo ha un sistema di comunicazione cellulare GSM. Il sistema di comando e controllo è costituito dal collegamento GSM al Cloud Matternet per operazioni automatizzate con controllo tramite app Matternet per iPhone. Drone e sistemi di sicurezza sono stati ispezionati e accettati dall' UFAC (equivalente svizzero della nostra ENAC) durante la procedura di certificazione/autorizzazione rilasciata a Marzo.
Video - Ecco come funziona il trasporto del sangue con il drone a Lugano
Qualche lamentela e un'interpellanza parlamentare
Secondo fonti giornalistiche, durante i primi voli un cittadino di Lugano si sarebbe lamentato per il disturbo arrecato dal drone. Inoltre, il 16 marzo la deputata del PPD (Partito Popolare Democratico) Sara Beretta Piccoli ha chiesto lumi al Parlamento (Gran Consiglio) del Canton Ticicno in merito alla sicurezza e alla privacy delle operazioni. La risposta è arrivata pochi giorni fa, il 12 Aprile. Sostanzialmente, il Governo del Canton Ticino afferma che le operazioni sperimentali sono state autorizzate dall'UFAC sotto la responsabilità delle Posta Svizzera e possono considerarsi sicure, mentre sotto il profilo della tutela della Privacy il Governo evidenza che il drone in questione non è dotato di telecamera. Di seguito pubblichiamo la risposta integrale del Governo del Canton Ticino alla Deputata:
Risposta del Gran Consiglio all' INTERPELLANZA 16 marzo 2017 della Deputata Sara Beretta Piccoli
Guerra tra droni?
Signora deputata,
con riferimento all’interpellanza sopra citata si osserva
quanto segue.
Premessa
I quesiti sono molteplici, articolati e toccano tematiche
interdipartimentali con attenzione a varie competenze laddove, trattandosi di
aeromobili, la competenza è soprattutto federale.
Competenze federali
Considerato come lo sfruttamento dello spazio aereo comporta
tecnicamente e territorialmente tematiche complesse che difficilmente le
Autorità cantonali potrebbero padroneggiare, si può affermare che quasi tutte le
regole di comportamento nel settore aviatorio sono di competenza federale. Dal
profilo formale l’art. 87 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 – Cost
(RS 101) ha assegnato alla Confederazione la competenza globale e concorrente di
legiferare nel campo della navigazione aerea. Il dettato costituzionale è stato
concretizzato con l'emanazione della Legge federale sulla navigazione aerea del
21 dicembre 1948 – LNA (RS 748.0) da cui sono poi scaturite diverse Ordinanze.
Secondo l’art. 1 cpv. 1 LNA l’uso dello spazio aereo svizzero da parte di
aeromobili, è autorizzato entro i limiti della legislazione federale in generale
e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera.
Dalla sovranità della Confederazione sullo spazio aereo (art. 1
LNA) discende la competenza federale di vigilare sulla navigazione aerea (art. 3
LNA), di vietare o limitare in modo temporaneo o permanente l’uso dello spazio
aereo o il sorvolo di certe zone nell’interesse dell’ordine e della sicurezza
pubblica o per ragioni di ordine militare (art. 7 LNA) di disciplinare l'uso
dello spazio aereo mediante prescrizioni di polizia e di protezione della natura
(art. 12 cpv. 1 e 2 LNA), di esercitare la polizia aerea (art. 21 LNA).
Cos`è un drone?
La Confederazione definisce i droni nel seguente modo: sono
apparecchi volanti telecomandati, generalmente di piccole dimensioni che, in
termini giuridici sono equiparati agli aeromodelli e, se il loro peso è
inferiore ai 30 kg, possono essere utilizzati senza alcuna autorizzazione. La
condizione essenziale è tuttavia che il "pilota/conduttore" mantenga
costantemente il contatto visivo con il drone. I droni non possono inoltre
sorvolare assembramenti di persone.
Come nuova forma di utilizzazione dello spazio aereo, meritano
attenzione anche da parte delle Autorità cantonali e comunali in quanto la loro
particolarità di operare a quote molto basse potrebbero richiederci un ruolo più attivo. Pur se equiparabili
ad aeromodelli, da questi si differenziano perché il pilotaggio non sempre è
diretto dall’operatore, in quanto parte della gestione del volo si basa su
ausili tecnici innovativi (posizionamento satellitare, stabilità assicurata da
sistemi automatici e non dall’operatore, ecc.), mentre la possibilità di portare
dei sensori (fotocamere, ecc.) potrebbe condurre a problemi di “tutela della
privacy”.
La complessità della materia non permette alle singole Autorità
cantonali, ed ancor meno a quelle locali, di gestire tutti gli aspetti.
L’Autorità cantonale segue con attenzione lo sviluppo degli aspetti normativi
che l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) sta affinando.
Nuova frontiera dell’aviazione al servizio della collettività
Vi sono però una serie di nuove applicazioni positive che,
permettono di migliorare la conduzione di diverse situazioni come il
monitoraggio del territorio nei suoi più variegati contesti. Pensiamo qui non
solo al rilievo di geodati, ma anche alla gestione di situazioni di emergenza o
alle riprese televisive siano esse di cronaca e documentaristiche. Il progetto
dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC) intende sfruttare questa nuova possibilità
di mobilità aerea.
Nel merito dei quesiti posti
Sulla base delle esperienze maturate dai nostri Servizi negli
ultimi anni e tenuto conto dello sviluppo normativo operato dall’Autorità
federale sui singoli quesiti vi possiamo dare le seguenti indicazioni.
1. In quale forma è stato coinvolto il Cantone in questo progetto, che coinvolge l’operato dell’EOC?
La Polizia cantonale e il Delegato cantonale per l’aviazione
civile come pure la Polizia comunale di Lugano e la Skyguide di Lugano/Agno,
nell’ambito delle specifiche competenze sono stati informati dell’inizio dei
voli di test. L?UFAC e la Skyguide di Lugano/Agno hanno dato il loro benestare.
I voli con i droni sono stati fatti, per l’Ente ospedaliero
cantonale (EOC), sotto la responsabilità della Posta svizzera. In quest’ambito
l’EOC è unicamente l’utente/cliente che richiede il trasporto dei campioni.
2. Si sono già verificati degli incidenti che hanno visto coinvolti dei Droni?
A conoscenza della Polizia cantonale finora non si sono
verificati incidenti di rilievo che hanno visto coinvolti droni.
3. Esiste una legge in merito?
L’Autorità federale, vista la regolamentazione internazionale
che definisce in termini generali cosa sia un aeromobile (art. 1 dell’annesso 1,
part. I dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile - OACI/ICAO),
considera a tutti gli effetti i droni come aeromobili. Il loro utilizzo è
definito in generale nella LNA e, in particolare, negli articoli 14, 14a, 14b,
17, 18 dell’Ordinanza DATEC sulle categorie speciali di aeromobili - OACS (RS
748.941). Alla fine dello scorso anno è stata attivata una procedura
facilitata, che non ha richiesto alcuna modifica legislativa, per
l’autorizzazione del volo di droni nelle zone aeroportuali. In concreto si
tratta di una carta interattiva dei droni, visualizzata anche sull'applicazione “Swiss Map Mobile”, che mostra
le zone soggette a divieti o a limitazioni di volo. Da questa applicazione si
attiva la necessaria richiesta di autorizzazione che viene gestita, per il
momento, dalla Skyguide SA in diretta collaborazione con le direzione dei
singoli aeroporti di pertinenza. L’esperienza di questi primi mesi di
applicazione ha migliorato la gestione del volo dei droni nelle zone
aeroportuali. L’Autorità federale non ha finora emanato alcuna nuova
regolamentazione se non per i casi di sorvolo di assembramenti di persone,
laddove è richiesta una specifica autorizzazione all’UFAC.
4. Vi è l’obbligo di una copertura assicurativa o di una licenza per condurre questi veicoli da parte dei privati?
Qualora il peso fosse superiore a 0.5 kg la legislazione
federale, come per gli aeromodelli convenzionali, richiede una copertura
assicurativa pari ad almeno CHF 1 milione. Per contro non è richiesta alcuna licenza.
5. Vi è un impiego di questi mezzi da parte di polizia e pompieri in caso di incidenti o catastrofi? Se sì, qual è il costo di questi mezzi?
Per il momento la Polizia cantonale utilizza, per le riprese
dall’alto di scene d’incidenti, incendi o altri eventi, due droni del costo di
CHF 1'000.- l’uno. I corpi pompieri, per contro, non hanno in dotazione questo
genere di apparecchiature e, al momento, non è previsto alcun investimento.
6. Nel caso di trasporti di materiale illecito (droga), sarebbe ipotizzabile l’uso di altri droni per l’intercettazione di questi veicoli “criminali”? Sono già state fatte delle sperimentazioni in tal senso? Se sì, quali?
L’impiego di droni per la sorveglianza continua ed affidabile
del territorio potrebbe richiedere notevoli risorse finanziarie ed umane a
scapito di altre priorità. Solo l’impiego di droni dell’esercito permetterebbe,
saltuariamente, una loro utilizzazione per la sorveglianza.
7. Sussistono dei pericoli per la popolazione per questo genere di attività? Se sì, come intende tutelare i cittadini in merito?
La valutazione del pericolo è in corso da parte dell’Autorità
federale. La tutela del cittadino sarà oggetto di ponderazione nell’ambito delle
misure che si vorranno emanare. Va rilevato che il rischio di un incidente, come sempre
nell’ambito dell’aviazione, non può essere totalmente escluso: Il rischio che un
drone cada a terra a causa di un difetto tecnico è limitato. Per ridurre questo
rischio ad un minimo possibile il drone impiegato nel progetto che riguarda
l’EOC ha le seguenti caratteristiche:
-
Il drone non viene pilotato manualmente. Tutta l’operazione è automatica e viene monitorata da un operatore in grado di riprendere in ogni momento i comandi.
-
Ogni sistema inserito nel drone (GPS, pilota automatico, barometro, altimetro, magnetometro ecc.) è installato in modo ridondante. Nel caso di malfunzionamento di un sensore un secondo ne può assumere la funzionalità senza influenzare il volo.
-
Se il drone non dovesse più essere in grado di volare o se ne perdesse il controllo, si apre un paracadute che limita la velocità di discesa in modo che il contatto con il suolo sia ridotto e, nel caso in cui dovesse colpire una persona, non provochi danni. Dopo l’apertura del paracadute, il drone emette un forte segnale acustico intermittente per rendere attendi eventuali passanti.
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Tutti questi sistemi di sicurezza sono stati ispezionati e accettati dall’UFAC durante la procedura di certificazione / autorizzazione.
8. Sarà tutelata la privacy dei cittadini? Se sì, come?
Nel caso specifico, i droni utilizzati dall’EOC non sono dotati
di videocamere e non possono pertanto eseguire riprese aeree. Ne consegue che il
loro utilizzo non comporta alcun rischio per la personalità dei privati. Questa problematica ha una valenza generale (tutela della
popolazione da riprese fotografiche aeree) ed una particolare legata al
particolare uso dei droni da parte dell’EOC (tutela dei pazienti). A titolo generale rileviamo che l’utilizzo di droni dotati di
videocamera da parte degli enti pubblici potrebbe comportare molte criticità
nell’ottica della protezione dei dati personali, in particolare perché sarebbe
impossibile limitare l’oggetto delle riprese al solo demanio pubblico. Tuttavia,
qualora gli enti pubblici dovessero utilizzare tali strumenti per svolgere i
loro compiti legali, la tutela della personalità dei cittadini sarebbe garantita
tramite l’adozione di specifiche basi legali che definiscono l’oggetto, le
modalità e i tempi della videosorveglianza, l'indicazione se le riprese sono
registrate, le misure di sicurezza e altre misure di tutela della privacy dei
cittadini quali ad esempio l’utilizzo di privacy filter, ecc.
La densità normativa e le misure a protezione della personalità
dei cittadini andrebbero però valutati caso per caso in ogni fattispecie. Dal
canto loro, i cittadini dispongono delle azioni difensive concernenti la
protezione della personalità rette dagli articoli 28, 28a e 28l
del codice civile svizzero – CCS (RS. 210), dall’art. 179quater del
codice penale svizzero – CPS (RS 311.01) e di quelle stabilite dalla Legge sulla
protezione dei dati personali - LPDP (RL 1.6.1.1), riservate inoltre le norme
vigenti sulla responsabilità civile dello Stato.
L’utilizzo di droni dotati di videocamere da parte di privati
sottostà, invece, alla Legge federale sulla protezione dei dati – LPD (RS
235.1). Essa prescrive i principi guida a cui devono attenersi le persone che
effettuano riprese da un drone. Tra queste massime figura esplicitamente il
principio della legalità, secondo il quale il trattamento di dati deve essere
giustificato dal consenso della persona interessata, da un interesse privato o
pubblico preponderante o da una legge (art. 13 LPD).
Occorre inoltre rispettare i principi generali della protezione
dei dati sanciti negli articoli 4 e seguenti LPD (liceità, buona fede,
proporzionalità, conformità allo scopo, e trasparenza). Anche in questo caso i
privati dispongono delle azioni difensive della personalità menzionati nel
capitolo sopra menzionato.
A titolo abbondanziale si rileva come l’utilizzo di droni
costituisce una vera e propria sfida per la protezione dei dati e allo stato
attuale le azioni difensive offerte dal diritto vigente non garantiscono una
protezione ottimale della personalità dei cittadini. Questo perché la protezione
offerta ha un approccio reattivo e non proattivo. Di fatto, una protezione della
personalità efficace è quella volta a prevenire l’eventuale lesione, posto che
il danno che ne deriva è spesso difficilmente riparabile a posteriori. Le azioni
difensive previste dal diritto vigente si dimostrano inoltre lacunose, quando i
droni dotati di videocamera sono utilizzati da privati. In tali casi, è spesso
impossibile identificare l’autore della violazione, a fronte della possibilità
di pilotare i droni a distanza e dall’assenza di demarcazione visibile
sull’apparecchio.
Una parte della dottrina preconizza pertanto di adottare delle
norme di privacy by design. Questo approccio di tipo proattivo, richiede di
introdurre accorgimenti per la protezione della privacy sin dalla fase di
progettazione del drone. Tramite algoritmi che filtrano le immagini riprese
dalla videocamera secondo criteri prestabiliti (ad esempio, le persone in
movimento, ecc.), di modo da rendere impossibile il salvataggio del filmato
originario in chiaro, cioè privo di filtri applicati. L’attuazione di questo
tipo di norme risulta tuttavia difficile.
Per la tutela della privacy dei pazienti dell’EOC durante i
voli di test non sono stati trasportati campioni, ma unicamente provette vuote,
per cui da questo punto di vista non vi sono state problematiche di questo tipo.
Per la prossima fase di test nella quale è previsto il trasporto di campioni di
sangue di pazienti, gli stessi saranno anonimizzati (contrassegnati unicamente
con un numero). In caso di incidente o di furto dei campioni, non si potrà
quindi risalire al paziente. La modalità definitiva di etichettatura dei
campioni è ancora in fase di studio e sarà oggetto appunto della prossima fase
di test attualmente prevista per il mese di luglio 2017.
9. Chi valuterà le condizioni climatiche per dare il via libera giornaliero ai voli?
Come per ogni aeromobile la responsabilità operativa compete al pilota o al conduttore. Nel caso dei droni, come per gli altri aeromobili pilotati, la decisione è di responsabilità del pilota/conduttore.10. Vi sono delle eventuali problematiche da parte di questi veicoli in relazione all’attività aeroportuale (CTR)?
Si ribadisce il concetto che i droni, se pesano meno di 30 kg,
sono da profilo legale equiparati ad aeromodelli. Il volo nelle zone
aeroportuali è proibito. Dalla fine dello scorso anno l’UFAC ha attivato una procedura
facilitata per l’autorizzazione del volo di droni nelle zone aeroportuali, che
non ha richiesto alcuna modifica legislativa. Nei due aeroporti di Lugano/Agno e Locarno l’indirizzo scelto è
finalizzato ad autorizzare solo voli di droni per scopi pubblici e non per lo
svago. In quest’ottica l’organo di controllo dello spazio aereo (Skyguide) ha la
possibilità di gestire le varie tipologie di attività di volo in piena
sicurezza.
11. Come si pensa di monitorare l’uso dei droni privati?
Si tratta di un tema di competenza federale.
Voglia gradire, signora deputata, l’espressione della massima
stima.
PER IL CONSIGLIO DI STATO
Il Presidente: Il Cancelliere:
Manuele Bertoli Arnoldo Coduri
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